salvatorebennardo ha scritto:
ferma restando la storia della doppia conformità e ferma restando che spesso si applica la versione meno rigida, cioè che viene richiesta dichiarazione di conformità all'epoca dell'operazione, a mio avviso la "difformità" riscontrata è in regola,
mi spiego.
l'operazione è del 1979.
il primo decreto sulle murature è del 1987.
dal ché risulta che nel 1979 potevano fare varianti strutturali "a piacimento".
conclusione: basta attestare che l'ampliamento da 90 a 160 è conforme all'epoca di realizzazione.
sempre che non riguardi un prospetto esterno. in tal caso - prospetto esterno - si rileva una difformità geometrica (non strutturale) del prospetto esterno.
quindi la conferma che chiedeva boba nel suo post d'apertura mi sembra conclusa.
p.s. il certificato di agibilità lo fai se ti obbliga il notaio a farlo, altrimenti no (io la penso così, cioè non faccio una cosa non espressamente richiesta; è il notaio che sa se può stipulare senza o con certificato).
il certificato di agibilità riguarda l'intera unità immobiliare, non il singolo fatto dell'unità.
Ciao
mi trovo in situazione analoga, dovendo fare condono per difformità di tipo geometrico su edificio in muratura; in particolare, posizione di apertura in facciata leggermente traslata (circa 30 cm); essendo questa difformità in facciata, cosa cambia secondo voi? grazie