boba74 ha scritto:
la rimessa "agricola" non esiste come definizione: se ci stanno dentro veicoli a motore, allora vale il discorso delle autorimesse, se invece contiene attrezzi agricoli allora è un altro discorso.
A memoria, in un seminario tenuto dai vvf, eventuali attrezzature anche se dotate di motore, ma non "semoventi" (per esempio tagliaerba, decespugliatori, pompe a spalla con motore a scoppio ecc...), non sono da considerarsi veicoli, per tanto il DM sulle autorimesse non si dovrebbe applicare.
In ogni caso l'installazione di caldaie < 35 kW è regolato dalla uni 7129-2015 che, sempre a memoria, dovrebbe comunque escludere l'installazione diretta in locali a rischio di incendio.
Circolare VVF di qualche anno fa
Lettera Circolare prot. n. P402/4134 sott. 1 del 19-02-1997. Comunicazione tra autorimesse e locali di installazione di impianti termici alimentati a gas metano di portata nominale non superiore a 35 kW - Chiarimenti.Sono pervenuti nel tempo da alcuni Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco e di recente dal C.I.G. - Comitato Italiano Gas - alcuni quesiti inerenti l'ammissibilità di comunicazione tra autorimesse e locali di installazione di impianti termici alimentati a gas metano di portata nominale non su-periore a 35 kW. Al riguardo, su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, di cui all'art. 10 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, si chiarisce che, in virtù del disposto del punto 3.5.2 del D.M. 1 febbraio 1986, tutte le autorimesse fino a 40 autovetture e non oltre il secondo interrato (compresi quindi singoli box e le autorimesse fino a 9 posti auto), possono comunicare direttamente con i citati locali, purché la co-municazione sia protetta da porte aventi caratteristiche di resistenza al fuoco RE 120.
I Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco sono pregati di dare informativa del presente chiari-mento alle Unità ed Aziende Sanitarie Locali operanti nel territorio, ed alle quali compete la vigilanza sugli impianti termici in oggetto indicati, così come chiarito dal Ministero dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato con nota n. 162039 del 26 marzo 1987, allegata alla lettera-circolare di questa Direzione n. 6812/4183 sott. 10 del 23 aprile 1987.
saluti
Marco