IngegnereEBasta ha scritto:
danydelco ha scritto:
Ti tolgo qualsiasi dubbio essendo un ingegnere elettrico junior ed avendo appena passato l'esame di stato..
Prima della riforma, esisteva un unico albo degli ingegneri
Ma non ci pensate nemmeno: l'Albo era, è e sarà UNICO.
Ma chi ve le racconta ste panzane.
Chiariamo la situazione perché forse mi sono espresso male..si, verissimo di albo ce n'è soltanto uno però adesso, a differenza di quando ti sarai laureato te, è diviso in settori ed ogni settore può in pratica effettuare ESCLUSIVAMENTE progetti riguardanti la propria categoria.
Citando il capo numero IX capitolo secondo del Dpr 328/2001 (attualmente in corso):
45. Sezioni e titoli professionali.
1. Nell'albo professionale dell'ordine degli ingegneri sono istituite la sezione A e la sezione B. Ciascuna sezione è ripartita nei seguenti settori:
a) civile e ambientale;
b) industriale;
c) dell'informazione.
2. Agli iscritti nella sezione A spettano i seguenti titoli professionali:
a) agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo di ingegnere civile e ambientale;
b) agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di ingegnere industriale;
c) agli iscritti al settore dell'informazione, spetta il titolo di ingegnere dell'informazione.
3. Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali:
a) agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo di ingegnere civile e ambientale iunior;
b) agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di ingegnere industriale iunior;
c) agli iscritti al settore dell'informazione, spetta il titolo di ingegnere dell'informazione iunior.
4. L'iscrizione all'albo professionale degli ingegneri è accompagnata dalle dizioni: «sezione degli ingegneri - settore civile e ambientale»; «sezione degli ingegneri - settore industriale»; «sezione degli ingegneri - settore dell'informazione»; «sezione degli ingegneri iuniores - settore civile e ambientale»; «sezione degli ingegneri iuniores - settore industriale»; «sezione degli ingegneri iuniores - settore dell'informazione».
46. Attività professionali.
1. Le attività professionali che formano oggetto della professione di ingegnere sono così ripartite tra i settori di cui all'articolo 45, comma 1:
a) per il settore «ingegneria civile e ambientale»: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio;
b) per il settore «ingegneria industriale»: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell'energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medico-chirurgica;
c) per il settore «ingegneria dell'informazione»: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni.
2. Ferme restando le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa e oltre alle attività indicate nel comma 3, formano in particolare oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, le attività, ripartite tra i tre settori come previsto dal comma 1, che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali nella progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di strutture, sistemi e processi complessi o innovativi.
3. Restando immutate le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2:
a) per il settore «ingegneria civile e ambientale»:
1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie comprese le opere pubbliche;
2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate;
3) i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica e i rilievi geometrici di qualunque natura;
b) per il settore «ingegneria industriale»:
1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di macchine e impianti, comprese le opere pubbliche;
2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti macchine e impianti;
3) le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o di singoli componenti di macchine, di impianti e di sistemi, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva;
c) per il settore «ingegneria dell'informazione»:
1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di impianti e di sistemi elettronici, di automazioni e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni;
2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti impianti e sistemi elettronici;
3) le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o componenti di impianti e di sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva.