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I solai in Latero-cemento nella Normativa Europea: considerazioni generali

I solai in Latero-cemento nella Normativa Europea: considerazioni generali
In osservanza alle disposizioni della Direttiva 89/106/CE...

In primo piano - 03 giugno 2008


I solai in Latero-cemento nella
Normativa Europea: considerazioni generali


di Vincenzo Bacco


In osservanza alle disposizioni della Direttiva 89/106/CE (Construction Directive Products, CPD), recepita in Italia con D.P.R. n.246 del 21/04/1993 e s.m.i., sono in fase di ultimazione in ambito europeo (CEN) le norme armonizzate finalizzate alla marcatura CE dei vari prodotti da costruzione.
Anche per i solai in latero-cemento sono in corso di definizione le norme per adempiere a tale procedura.
Con il presente contributo si intende dare una panoramica generale sulle normative europee ed il loro rapporto con le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14/01/2008).

Per i solai, proprio il D.M. 14/01/2008 (NTC/2008) ha introdotto alcuni cambiamenti rispetto alla versione del 2005. Infatti, per la tipologia mista in calcestruzzo armato, normale o precompresso, e blocchi forati in laterizio sono previste le due categorie di blocchi "collaboranti" e "non collaboranti" (già contemplate nel D.M. 09/01/96, cap. 7), a cui viene attribuito il compito, oltre a quello di alleggerimento, di incremento della rigidezza flessionale.

Nel caso di blocchi collaboranti, questi partecipano alla resistenza del solaio in modo solidale con gli altri materiali e, quindi, sono riconosciute loro tutte le prerogative di prodotti per uso strutturale in quanto contribuiscono alla resistenza alla compressione e al taglio.
Ciò ripropone, di conseguenza, la necessità della loro "qualificazione" ai sensi della Direttiva europea 89/106/CE.


Come è noto, tale Direttiva, nata dalla fondamentale esigenza di eliminare le barriere tecniche agli scambi commerciali (ossia quell'insieme di norme e regolamenti nazionali diversi da Paese a Paese), nonché di uniformare i sistemi di controllo, è stata predisposta in base ad un approccio innovativo basato sui seguenti aspetti fondamentali:

  • la definizione dei "requisiti essenziali" di sicurezza ai quali i prodotti devono conformarsi al fine di poter circolare liberamente all'interno di tutto il territorio comunitario;
  • la redazione di normative tecniche cosiddette "armonizzate", emanate dagli appositi organismi europei di normazione (CEN, CENELEC) per stabilire le modalità di certificazione e attestazione di conformità per la "marcatura CE" dei prodotti.

Con questa nuova "architettura normativa", quindi, un materiale da costruzione (cioè un prodotto fabbricato allo scopo di essere incorporato o assemblato in modo permanente negli edifici o nelle opere di ingegneria civile) è ritenuto idoneo ad essere immesso sul mercato se risulta essere dotato di caratteristiche tali da rendere l'opera a cui è destinato conforme ai "requisiti essenziali".

Dunque la "marcatura CE" apposta sul prodotto ne garantisce l'idoneità all'uso.


Per essere contrassegnati con la marcatura CE, i prodotti devono, a loro volta, soddisfare una delle seguenti tre condizioni che richiedono la loro conformità:

  1. alle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate. Il fatto di aver progettato e realizzato i prodotti sulla base dei dettami delle norme armonizzate fa si che i prodotti stessi si presumano conformi ai requisiti essenziali definiti dalla Direttiva;
  2. nel caso che non esistano norme armonizzate, alle norme nazionali riconosciute (dalla Commissione europea) e beneficiare della presunzione di conformità;
  3. al "benestare tecnico europeo" (caso di prodotti con caratteristiche particolari specifiche oppure unici nel loro genere).

La normativa italiana, dal suo canto, nel recepire tale Direttiva ha previsto (cap. 11 delle NTC/2008) che i materiali e i prodotti da impiegarsi per uso strutturale debbano essere:

  • identificati univocamente, secondo procedure determinate e a cura del produttore, in termini di caratteristiche meccaniche-chimico-fisiche, indispensabili alla valutazione della sicurezza delle opere;
  • qualificati e certificati mediante una documentazione di attestazione che prevede prove sperimentali per misurarne le caratteristiche. Anche questo secondo procedure determinate e sotto la responsabilità del produttore;
  • accettati dal direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di qualificazione, nonché mediante eventuali prove sperimentali di accettazione, sempre secondo procedure determinate.

In particolare, per quanto attiene i due momenti di "identificazione" e "qualificazione", la disponibilità di una norma europea armonizzata per uno specifico prodotto ne rende possibile, come già detto, la marcatura CE e quindi la sua idoneità all'uso per il quale è stato immesso sul mercato.

Nel caso, invece, in cui non sia ancora disponibile una "norma armonizzata", ovvero la stessa ricada nel periodo di coesistenza, i materiali potranno essere impiegati solo se hanno superato la procedura di qualificazione secondo quanto indicato nello stesso cap.11.

In definitiva, escludendo quei materiali per i quali già esiste una norma europea "armonizzata", possono essere impiegati prodotti conformi ad altre specifiche tecniche a condizione che queste garantiscano un idoneo livello di sicurezza. Tale equivalenza sarà accertata attraverso procedure all'uopo stabilite dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici, sentito lo stesso Consiglio Superiore.
Sarà, poi, onere del direttore dei lavori, in fase di accettazione, verificare la presenza della marcatura stessa o richiedere altre certificazioni equivalenti purchè consentite dalla normativa vigente.

Per quanto concerne specificatamente i solai in latero-cemento (in attesa della piena disponibilità della futura norma EN 15037-3 su travetti e blocchi per solaio, in fase di inchiesta pubblica presso il CEN), entrambe le tipologie di blocchi (collaboranti e non collaboranti) si trovano nella condizione precedentemente descritta al punto 2). Il produttore, allora, per assicurare la loro "conformità" all'uso, può far valere le indicazioni del già citato cap. 7 del D.M. 09/01/96, nonché della specifica "norma di prodotto", ovvero della UNI 9730 sugli elementi di laterizio per solai.

Tali norme, che sono formalmente in vigore nell'attuale fase di coesistenza tra le NTC/2008 e le precedenti normative, costituiscono sicuramente un riferimento "certo" e di "comprovata esperienza" sia per i "blocchi interposti", sia per i blocchi da solaio "in opera", nell'attesa della pubblicazione ufficiale e dell'attivazione della procedura per il marchio CE.
Tale criterio è chiaramente confermato nella prevista Circolare Ministeriale esplicativa del D.M. 14/01/2008, di prossima promulgazione, la quale, a proposito dei solai in latero-cemento, ripropone esattamente le prescrizioni contenute nel D.M. 09/01/96.


Le norme europee armonizzate per i solai

In adempimento a quanto previsto dalla Direttiva europea (89/106/CE), la Commissione Tecnica CEN 229 "Precast Concrete Products" ha elaborato due specifiche norme armonizzate, di prossima emanazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (GUCE) che interessano i solai con blocchi in laterizio:

  • pr EN 13747 - Precast concrete products - Floor plates for floor systems
  • pr EN 15037 - Precast concrete products - Beams and blocks for floor systems

Le norme si riferiscono a prodotti prefabbricati in calcestruzzo e a blocchi da impiegarsi in unione con essi.

Mentre la prima, pr EN 13747, si riferisce ai solai a pannello, la seconda, prEN 15037, si occupa dei solai a "travetti e blocchi". Quest'ultima, in particolare, è suddivisa in cinque parti specifiche:

  • part 1: Beams (travetti);
  • part 2: Concrete blocks (blocchi di calcestruzzo);
  • part 3: Clay blocks (blocchi di laterizio);
  • part 4: Polystyrene blocks (blocchi di polistirene);
  • part 5: Lightweight blocks (blocchi leggeri).

Esempi di sezione di travetti (da pr EN 15037-1)


Immagini di blocchi in laterizio (da pr EN 15037-3)


Le parti 4 e 5, riguardanti, rispettivamente, i blocchi di polistirene e quelli di materiale a basso peso specifico, in realtà non sono state ancora sviluppate.

Ciascuna "parte" si compone di capitoli che sviluppano la specifica normativa ed "Appendici" che, a seconda dei casi, possono avere carattere cogente o volontario.
In particolare, nell'Appendice ZA di ciascuna "parte" vengono definiti i criteri da seguire per la marcatura CE dei prodotti.


Le norme specifiche che riguardano più direttamente il solaio a travetti e blocchi di laterizio sono:

  • pr EN 15037-1, Beams and blocks floor systems - part 1 : Beams (travetti)
  • pr EN 15037-3, Beams and blocks floor systems - part 3 : Clay blocks (blocchi di laterizio)

Fonte: il solaio in laterizio

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