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Gazzetta del 22 dicembre 2009 - n. 297 Circolare del 11 dicembre 2009 - n. 11

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - CIRCOLARE 11 dicembre 2009 - Entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008. Circolare 5 agosto 2009 - Ulteriori considerazioni esplicative. (09A15018) (GU n. 297 del 22-12-2009 )

Argomento: Amministrazione Settore: Strutture / Edilizia

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

CIRCOLARE 11 dicembre 2009 

Entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di  cui  al
decreto ministeriale 14 gennaio  2008.  Circolare  5  agosto  2009  -
Ulteriori considerazioni esplicative. (09A15018) 

 
 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
    Come noto, con l'entrata in vigore del  decreto-legge  28  aprile
2009, n. 39, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  giugno
2009, n. 77, il 30 giugno 2009 e' cessato il regime  transitorio  per
l'operativita'  della  revisione  delle   norme   tecniche   per   le
costruzioni. 
    La conseguente obbligatorieta' di applicazione, a far data dal 1°
luglio 2009, delle nuove norme tecniche per le costruzioni di cui  al
decreto ministeriale 14 gennaio 2008, ha suscitato da piu'  parti  un
legittimo interesse teso all'ottenimento di chiarimenti in ordine  al
regime degli interventi per i quali, anche successivamente al termine
del  30  giugno  2009,  possa   applicarsi   la   normativa   tecnica
precedentemente in vigore. 
    Con l'intento di orientare in maniera univoca gli  operatori  del
settore, questa Amministrazione ha emanato la circolare 5 agosto 2009
recante «Nuove  norme  tecniche  per  le  costruzioni  approvate  con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  14  gennaio   2008   -
Cessazione del regime transitorio di cui all'art. 20,  comma  1,  del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248»,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n.  187  del  13  agosto  2009,   di   seguito   denominata
«circolare». 
    Riguardo al  merito  della  suddetta  «circolare»,  continuano  a
pervenire numerose  segnalazioni  aventi  quale  comune  denominatore
l'evidenza di una  persistente  difficolta'  di  assimilazione  della
autentica  portata  della  regolamentazione  normativa  del   periodo
successivo al 30 giugno 2009 laddove viene  affrontata  la  questione
del discrimine della  obbligatorieta'  di  applicazione  della  nuova
normativa per le costruzioni di natura privatistica. 
    Quale ulteriore contributo  esplicativo  e  chiarificatore  delle
suddette problematiche,  tenuto  conto  della  particolare  rilevanza
della materia in argomento che trascende  l'ambito  della  disciplina
del territorio per attingere  a  valori  di  tutela  dell'incolumita'
pubblica, si ritiene opportuno evidenziare quanto segue. 
    Resta fermo il punto,  stigmatizzato  dal  legislatore,  che  nei
confronti  delle   iniziative   private,   le   maggiori   criticita'
progettuali ed esecutive poste dalla «circolare» a  fondamento  della
diversita' di  disciplina  tra  dette  iniziative  private  e  quelle
pubbliche, sorreggono  il  maggior  rigore  con  il  quale  e'  stato
individuato il momento di applicazione della nuova disciplina. 
    A tal fine il momento di discrimine tra l'utilizzo della  vecchia
e della nuova disciplina viene individuato,  per  quanto  riguarda  i
lavori pubblici, nell'affidamento dei lavori ovvero nell'avvio  della
progettazione definitiva o esecutiva; mentre per quanto  riguarda  le
costruzioni di natura privatistica, tale momento discriminante  viene
individuato  nell'inizio  della  costruzione   dell'opera   o   della
infrastruttura. 
    Appare opportuno chiarire che dovendosi  individuare,  anche  con
riguardo alle iniziative private, un momento certo ed  incontestabile
per potersi  parlare  di  inizio  delle  costruzioni  e  delle  opere
infrastrutturali, detto momento non possa  essere  altro  che  quello
dell'avvenuto deposito, ai sensi e per gli effetti degli articoli  65
e 93 del decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,  n.
380, entro la data del 30 giugno 2009,  presso  i  competenti  uffici
comunali comunque denominati. 
    Sempre con riguardo ai lavori di natura privatistica, rispetto  a
quanto gia' trattato  nella  «circolare»,  appare  opportuno  fornire
ulteriori precisazioni nel caso si ricorra ad una variante  in  corso
d'opera. 
    Al  riguardo  preliminarmente   si   ribadisce   che   l'elemento
discriminante e' la presenza di modifiche sostanziali  dell'organismo
architettonico, in quanto implicanti  un  sostanziale  mutamento  del
comportamento statico globale dell'opera. 
    In ogni caso, alla luce della superiore esigenza di tutela  della
pubblica incolumita' e della sicurezza, non  si  ritiene  ammissibile
che le varianti introdotte, qualora si configurino come una  nuova  e
diversa progettazione strutturale, possano comportare  una  riduzione
delle  caratteristiche  prestazionali  dell'opera,  con   particolare
riguardo al profilo della stabilita'. 
    Pertanto, nei casi sopraindicati e solo per essi, dovranno essere
integralmente applicate le nuove norme tecniche  di  cui  al  decreto
ministeriale 14 gennaio 2008, nel senso che dovra' essere  effettuata
una esplicita verifica di congruenza tecnica  del  progetto  variato,
con  le  nuove  norme  tecniche,  ovvero  una   nuova   progettazione
strutturale dell'intero organismo costruttivo. 
    La figura professionalmente competente a valutare la  sussistenza
delle condizioni  tecniche  che  possano  determinare  una  «variante
sostanziale», non puo' che individuarsi nel  progettista  strutturale
dell'opera. 
    Con riferimento a tali varianti, per esigenze di ragionevolezza e
coerenza con quanto in  precedenza  chiarito  in  ordine  al  profilo
dell'inizio delle costruzioni  e  delle  opere  infrastrutturali,  la
previgente  normativa  tecnica  potra'  essere  utilizzata  nel  caso
dell'avvenuto deposito del progetto di variante, ai sensi e  per  gli
effetti degli articoli 65 e  93  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro la data del 30  giugno  2009,
presso i competenti uffici comunali comunque denominati. 
    Infine,  quale  ulteriore  elemento  chiarificatore,   senz'altro
conforme alla ratio legis, con riferimento alle costruzioni ed  opere
infrastrutturali pubbliche o di interesse pubblico da realizzarsi  da
parte  delle  amministrazioni   aggiudicatrici   e   altri   soggetti
aggiudicatori,  degli  enti  aggiudicatori,  nonche'  di  ogni  altro
soggetto tenuto, secondo  il  diritto  comunitario  o  nazionale,  al
rispetto   di   procedure   o   principi   di    evidenza    pubblica
nell'affidamento  dei  contratti  relativi  a   lavori,   servizi   o
forniture, con specifico riferimento ai soggetti di cui  all'art.  3,
commi 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, del decreto legislativo  12  aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni,  si  precisa  che  in  tali
casi,  qualora  siano  stati  affidati  lavori  o  avviati   progetti
definitivi  o  esecutivi  prima  del  1°  luglio  2009,  continua  ad
applicarsi la normativa  tecnica  utilizzata  per  la  redazione  dei
progetti, fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo. 
    La  presente  circolare  e'  pubblicata  sul  sito  internet  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: www.mit.gov.it 
 
    Roma, 11 dicembre 2009 
 
                                                Il Ministro: Matteoli 
 

        
      

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