
Rup esterno e obbligo di affidamento di servizi di PMC a supporto dei Rup (art. 31)
I requisiti tecnici e professionali richiesti al Rup in relazione alle molteplici funzioni che è chiamato a svolgere coprono una vastissima serie di competenze di tipo legale, amministrativo e tecnico. Difficilmente possono essere soddisfatti da un unico soggetto tecnico. Sicuramente fondamentali le competenze in termini di project management necessarie per la conduzione dei progetti di sviluppo.
Per le opere di maggiore dimensione, si ritiene necessario il ricorso a servizi di project and construction management a supporto del Rup, dalla soglia dei 100 milioni di importo delle opere. L’obbligo di nomina di una struttura di project management esterno alla pubblica amministrazione e a suo supporto, per opere complesse e di particolare importanza, scelto con procedure ad evidenza pubblica, come avviene usualmente a livello internazionale e nel settore privato per garantire tempi e costi dell’investimento, eviterebbe spreco di denaro pubblico e ridurrebbe i tempi di esecuzione del contratto.
La proposta di Oice è aggiungere all’articolo 31 comma 11, la seguente disposizione: “La stazione appaltante può affidare a terzi i citati compiti di supporto e di project management; l’affidamento di tali compiti è obbligatorio in caso di lavori di importo superiore a 100 milioni di euro.”
Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza (art. 38)
La posizione di Oice è mantenere l’attuale disciplina, dato che la qualificazione delle stazioni appaltanti affidata all’Anac rappresenta uno dei punti di maggiore rilievo positivo della riforma del 2016. L’ancora eccessivo numero di stazioni appaltanti e, in alcuni casi, il livello non del tutto adeguato di professionalità interne alle amministrazioni pubbliche, costituiscono le ragioni per cui occorre perseguire una drastica riduzione dei centri di spesa e una verifica delle professionalità di cui dispongono le stazioni appaltanti.
Secondo dati ANAC, l’attuazione completa della norma vigente comporterebbe una riduzione delle stazioni appaltanti di tre quarti per i lavori (da 12.000 a 3.000) e di 4/5 per servizi e forniture (da 25.000 a 5.000).
Appalto integrato (art. 59, commi 1 e 1-bis)
Oice è per mantenere la centralità del progetto esecutivo e preservare il principio generale della separazione dei ruoli fra progettista e costruttore, che rappresenta un elemento di assoluta trasparenza, a garanzia e nell’interesse di tutti gli operatori del settore e della qualità del progetto. Il documento ribadisce che l’appalto integrato non rappresenta sicuramente il mezzo per superare le problematiche nell’esecuzione delle opere pubbliche in quanto non porta ad una velocizzazione delle tempistiche, né ad una riduzione dei contenziosi né, tantomeno, ad un contenimento dei costi.
Si esprime quindi assoluta contrarietà ad ipotesi di modifica e si conferma la correttezza delle deroghe introdotte con il decreto 56/2017 per i casi di particolare contenuto innovativo e tecnologico che – soli – giustificano l’apporto dell’impresa in sede di progettazione esecutiva. Viceversa, occorre eventualmente valutare l’opportunità di affidare i lavori (sulla base di progetti esecutivi adeguatamente validati) utilizzando fino alla soglia Ue il criterio del prezzo più basso con il cosiddetto ‘metodo antiturbativa’, in luogo del ricorso all’Oepv.
La proposta è di aggiungere il seguente articolo: Art. 66-bis (Consultazione preliminare per i lavori di importo superiore a 20 milioni) “Per i lavori di importo a base di gara superiore a 20 milioni di euro, da affidarsi con la procedura ristretta di cui all’articolo 61, le stazioni appaltanti indicano nel bando che sul progetto a base di gara è indetta una consultazione preliminare, garantendo il contraddittorio tra le parti”.
Tetto massimo del punteggio economico (art. 95, comma 10-bis)
Per i servizi tecnico-professionali si ritiene opportuno ricondurre il limite del peso economico al 20% come previsto prima del decreto 56/2017.
Devono essere date indicazioni affinché siano utilizzate formule per la massima riduzione del perso delle offerte di maggiore ribasso. Occorre però anche introdurre meccanismi che assicurino il rispetto dell’obbligo di applicazione del ‘d.m. parametri’ da parte delle stazioni appaltanti.
Subappalto (art. 105)
Oice propone di eliminare l’indicazione della terna dei subappaltatori, dato che l’applicazione della norma ha determinato forti criticità in sede applicativa finendo per restringere la concorrenza con la possibilità che gli stessi subappaltatori, indicati da più soggetti concorrenti, risultino in possesso di informazioni riservate attinenti alle offerte che potrebbero influenzare il corretto svolgimento dell’iter di gara.
Incentivo 2% (art. 113)
Oice esprime assoluta e ferma contrarietà all’eventuale modifica delle attività incentivabili e quindi all’ipotesi di reintrodurre l’incentivo per la fase di progettazione. Non si comprende per quali ragioni i pubblici dipendenti, che già sono remunerati per lo svolgimento delle loro attività di istituto, debbano anche essere incentivati.
Si dovrebbe quindi valutare l’opzione primaria di eliminare in radice ogni forma di incentivazione e, semmai, tutelare i dipendenti pubblici attraverso forme di copertura assicurativa per i rischi professionali di tutte le attività in capo al Rup.
Occorrerebbe eliminare l’incentivo del 2% per l’attività di direzione lavori spostandolo sul Rup e sul suo staff affinché possa essere valorizzata la funzione di gestione delle procedure in relazione al rispetto di tempi e costi.
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