
Nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2016 è stato pubblicato il decreto ministeriale 7 giugno 2016 che aggiorna e modifica i requisiti formativi per rimanere nell’elenco dei professionisti antincendio, previsti dal D.M. 5 agosto 2011.
La norma prevede che per risultare negli elenchi dei professionisti antincendio del Ministero dell’Interno occorre ogni cinque anni conseguire 40 ore di aggiornamento obbligatorio, tramite corsi o seminari in materia di prevenzione incendi.
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Il termine dei cinque anni decorre:
– dalla data di iscrizione negli elenchi dei professionisti antincendio;
– dalla data di riattivazione dell’iscrizione, in caso di sospensione per l’inadempienza;
– dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto, per i professionisti già iscritti alla medesima data negli elenchi.
La modifica principale riguarda il comma 1 dell’art. 7 del D.M. 5 agosto 2011:
Vecchio comma 1 | Nuovo comma 1 che sostituisce il precedente |
“Per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno, i professionisti devono effettuare corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno quaranta ore nell’arco di cinque anni dalla data di iscrizione nell’elenco o dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per coloro già iscritti a tale data”. | “Per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art. 1, i professionisti devono effettuare ogni cinque anni corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno quaranta ore. Il termine dei cinque anni decorre: a) dalla data di iscrizione negli elenchi di cui all’art. 1; b) dalla data di riattivazione dell’iscrizione stessa in caso di sospensione per l’inadempienza di cui al comma 2; c) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i professionisti già iscritti alla medesima data negli elenchi di cui all’art. 1.” |
Leggi anche: Professionisti antincendio: i requisiti per rimanere iscritti negli elenchi del ministero
In allegato, il pdf della Gazzetta Ufficiale.
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